Ordinanza — n. 28080/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSILLIPO PASQUALE nato a CASERTA il 17/04/1974 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREtdato avviso a-Tre-partiL • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Posillipo Pasquale propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Marcianise, 19/08/2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause volte ad escludere la punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28080/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSILLIPO PASQUALE nato a CASERTA il 17/04/1974 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREtdato avviso a-Tre-partiL • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posillipo Pasquale propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Marcianise, 19/08/2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause volte ad escludere la punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli