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Ordinanza — n. 28079/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28079/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYSSAOUI YOUSSEF nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; El Ayssaoui Youssef ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Milano, :30/08/2022). Considerato che i motivi sollevati (erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della confisca del denaro in sequestro) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inammissibili; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, GAMAL EID SAYED AHMED AHMED, Rv. 283023 - 01);

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 28079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, nel caso di specie, tale evidenza non sussiste e che, pertanto, è altresì inammissibile il motivo sulla confisca del denaro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda d'asilo di cittadino etiope revisione in materia d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
El Ayssaoui Youssef ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYSSAOUI YOUSSEF nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Ayssaoui Youssef ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Milano, :30/08/2022). Considerato che i motivi sollevati (erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della confisca del denaro in sequestro) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inammissibili; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, GAMAL EID SAYED AHMED AHMED, Rv. 283023 - 01);

Considerato che, nel caso di specie, tale evidenza non sussiste e che, pertanto, è altresì inammissibile il motivo sulla confisca del denaro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Pre