Cassation court dismisses appeals against sentencing reduction as inadmissible due to procedural error and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Gioia Michele and Gioia Cosimo inadmissible. The lower court had reduced the sentence for Gioia Cosimo under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, while maintaining liability for both defendants. The court rejected the appeals because they were lodged against a judgment issued under the specific procedural provision of Article 599-bis, which renders such appeals inadmissible, and because the sole ground raised regarding the qualification of the facts was deemed entirely generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible; furthermore, appeals based on generic grounds regarding the qualification of facts lack merit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOIA MICHELE nato a TARANTO il 03/03/1962 GIOIA COSIMO nato a TARANTO il 06/07/1981 avverso la sentenza del 24/08/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO ,0/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gioia Michele e Gioia Cosimo ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, accolta la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal solo Gioia Cosimo, gli ha ridotto la pena, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per il reato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, compiuto in concorso dagli imputati (Taranto, 16/03/2022); ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Taranto nei confronti di Gioia Michele.
Considerato che il ricorso proposto da Gioia Cosimo è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 Considerato, inoltre, che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto) è, peraltro, del tutto generico. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il-President