Ordinanza — n. 28077/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.JELI BESNIK nato il 08/06/2000 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; — u ita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; h Gjeli Besnik ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha dedotto violazione di legge per essere stata la prova illegittimamente acquisita e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che, in data 02/02/23 è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dall'imputato e dal suo difensore, avv. Lannmoglia Sinforosa Anna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha dedotto violazione di legge per essere stata la prova illegittimamente acquisita e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che, in data 02/02/23 è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dall'imputato e dal suo difensore, avv. Lannmoglia Sinforosa Anna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.JELI BESNIK nato il 08/06/2000 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; — u ita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; h
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gjeli Besnik ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha dedotto violazione di legge per essere stata la prova illegittimamente acquisita e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che, in data 02/02/23 è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dall'imputato e dal suo difensore, avv. Lannmoglia Sinforosa Anna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consiglier