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Ordinanza — n. 28076/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28076/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28076/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE MARIANO nato a NAPOLI il 12/09/1968 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iovine Mariano ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt.624, 625, comma 1, nn. 2 e 5 (Napoli, in data antecedente e fino al 25/062010). Considerato che i motivi proposti (inosservanza di norme processuali e violazione dell'art.157 cod. pen.) sono manifestamente infondati e generici; Considerato, in particolare, che non sussiste la violazione di legge denunciata, né il ricorrente prospetta alcuna lesione del diritto di difesa; e che il termine di prescrizione non era decorso al tempo della pronuncia di appello, trattandosi di furto pluriaggravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28076/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 5 (Napoli, in data antecedente e fino al 25/062010). Considerato che i motivi proposti (inosservanza di norme processuali e violazione dell'art.157 cod. pen.) sono manifestamente infondati e generici; Considerato, in particolare, che non sussiste la violazione di legge denunciata, né il ricorrente prospetta alcuna lesione del diritto di difesa; e che il termine di prescrizione non era decorso al tempo della pronuncia di appello, trattandosi di furto pluriaggravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti sequestrati documenti mancanti atti istruttori ordinanze probatorie inventario successorio documenti bancari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE MARIANO nato a NAPOLI il 12/09/1968 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Iovine Mariano ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt.624, 625, comma 1, nn. 2 e 5 (Napoli, in data antecedente e fino al 25/062010). Considerato che i motivi proposti (inosservanza di norme processuali e violazione dell'art.157 cod. pen.) sono manifestamente infondati e generici; Considerato, in particolare, che non sussiste la violazione di legge denunciata, né il ricorrente prospetta alcuna lesione del diritto di difesa; e che il termine di prescrizione non era decorso al tempo della pronuncia di appello, trattandosi di furto pluriaggravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere e