Ordinanza — n. 28075/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGATI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 28/11/1991 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ')/ Vergati Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, 81 cpv. cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso sollevato (con cui si lamenta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28075/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGATI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 28/11/1991 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ')/
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vergati Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, 81 cpv. cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso sollevato (con cui si lamenta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli