Ordinanza — n. 28073/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA VINCENZO nato a SAN GIORGIO LA MOLARA il 30/12/1957 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; De Rosa Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (commesso in epoca anteriore e prossima al 06/06/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione) è del tutto generico, perché privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (commesso in epoca anteriore e prossima al 06/06/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione) è del tutto generico, perché privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA VINCENZO nato a SAN GIORGIO LA MOLARA il 30/12/1957 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
De Rosa Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (commesso in epoca anteriore e prossima al 06/06/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione) è del tutto generico, perché privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere est