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Ordinanza — n. 28072/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Spinelli Guerrino against the Ravenna Tribunal's sentencing plea inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural rules regarding the sentencing offense, but the court found this ground excluded by law. Consequently, the appeal was rejected because the statutory grounds for challenging a plea deal do not include the specific procedural defect alleged.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing pleas are limited to specific statutory grounds and cannot challenge procedural defects unrelated to the express will of the accused, lack of correlation between accusation and sentence, legal qualification error, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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sentencing plea appeal inadmissible appeal procedural defect criminal procedure code statutory grounds notifica tardiva dei difetti notifica del cambiamento d'indirizzo ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
Spinelli Guerrino ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
per i reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), e di cui all'art.
art. 334 cod. pen.
285 (capo A), e di cui all'art. 334 cod. pen. (capo B) - Lugo (RA), 24/11/2019.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Spinelli Guerrino ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 334 cod. pen
285 (capo A), e di cui all'art. 334 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GUERRINO nato a LUGO il 27/01/1979 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle pai-Ttq udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAVVAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Spinelli Guerrino ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), e di cui all'art. 334 cod. pen. (capo B) - Lugo (RA), 24/11/2019. Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art.116 d.lgs. 285/1992 e relativo vizio di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I) Presidente