Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing in violation of mandatory defense representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant, violating mandatory procedural requirements. The appellant, Elena Pilan, sought to challenge a second-instance judgment that confirmed her criminal liability for specific offenses. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by registered defense counsel to avoid dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by registered defense counsel; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOavv. o ti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iv
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pilan Elena ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per aver rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità della stessa per i reati di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, 81, 493-ter, 61 n. 2, cod. pen. (capo a); e di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, 624, 625 n. 7, 61 n. 5, cod. pen.(capo b) - Vimercate, 04/05/2017. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen.
Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01). Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli