Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual arguments and lack of legal reasoning in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tiozzo Meo Ambrosi Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for tax evasion but relied on generic arguments regarding non-punishability without specific legal or factual support. The court rejected these submissions because they merely reproduced issues already decided by the trial judge and violated the principle that cassation courts cannot re-evaluate facts unless there is a clear logical inconsistency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of generic allegations devoid of legal or factual grounds, or if they merely reiterate points already properly examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIOZZO ME0 AMBROSI ANTONIO nato a CHIOGGIA il 31/03/1986 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA 99) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tiozzo Meo Ambrosi Antonio propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Venezia per il reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Chioggia, 08/07/2015). In data 20/03/2023, sono pervenute, tramite pec, conclusioni scritte del difensore, avv. Chiara Fenzo. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 5). Il motivo, peraltro, svolge essenzialmente censure in fatto, non consentite in sede di legittimità. È noto, infatti, che la ricostruzione della vicenda fattuale è operazione rimessa in via esclusiva al giudice di merito, come tale insindacabile in Cassazione qualora, come nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna incongruenza o manifesta illogicità nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il C