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Ordinanza — n. 28068/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28068/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA IVAN nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lamanna Ivan propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (Milano, 23/08/2018). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (relativo al mancato riconoscimento della diminuzione di pena nella massima estensione per il tentativo e della prevalenza delle attenuanti generiche) non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Considerato che i giudici di merito hanno bilanciato, con giudizio di equivalenza, le attenuanti generiche con la ritenuta recidiva e hanno pienamente dato conto delle ragioni della operata riduzione della pena per il tentativo (pag. 2 sent. impugnata), secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28068/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624 cod. pen. (Milano, 23/08/2018). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (relativo al mancato riconoscimento della diminuzione di pena nella massima estensione per il tentativo e della prevalenza delle attenuanti generiche) non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Considerato che i giudici di merito hanno bilanciato, con giudizio di equivalenza, le attenuanti generiche con la ritenuta recidiva e hanno pienamente dato conto delle ragioni della operata riduzione della pena per il tentativo (pag. 2 sent. impugnata), secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena riduzione delle prestazioni riduzione della multa riduzione delle spese giudiziarie proporzionalità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA IVAN nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamanna Ivan propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (Milano, 23/08/2018). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (relativo al mancato riconoscimento della diminuzione di pena nella massima estensione per il tentativo e della prevalenza delle attenuanti generiche) non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Considerato che i giudici di merito hanno bilanciato, con giudizio di equivalenza, le attenuanti generiche con la ritenuta recidiva e hanno pienamente dato conto delle ragioni della operata riduzione della pena per il tentativo (pag. 2 sent. impugnata), secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consiglier