Cassation court dismisses appeal for attempted theft due to lack of new arguments and adherence to possession rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Petté Gerardo inadmissible, confirming the lower court's conviction for two thefts. The appellant argued for a requalification of the crime to attempted theft, but the court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and was therefore inadmissible under the principle of finality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance, lacking any new legal or factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTE GERARDO nato a TAURIANOVA il 01/09/1965 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Petté Gerardo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lecco per due furti in continuazione (Lecco, 18/05/2017 e 06/05/2017). Il ricorso investe unicamente il capo di imputazione 1). In data 17/03/2023 è pervenuta, tramite pec, memoria difensiva a firma dell'avv. Alessandro D'Addea. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (afferente alla riqualificazione del fatto nel reato tentato) non é consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8).
Considerato che la sentenza impugnata si è attenuta al principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché è irrilevante la durata del possesso (cfr. Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore IVPrsid