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Ordinanza — n. 28066/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI FILOMENO nato a BENEVENTO il 31/10/1951 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Martinelli Filomeno propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (Benevento, 20/02/2020). Ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge ed omessa verifica della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, anche con riguardo al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena attenuazione libera della pena controllo della commisurazione della pena alleggerimento della pena circostanze aggravanti o attenuanti gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Martinelli Filomeno propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI FILOMENO nato a BENEVENTO il 31/10/1951 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Martinelli Filomeno propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (Benevento, 20/02/2020). Ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge ed omessa verifica della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, anche con riguardo al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Preside