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Ordinanza — n. 28065/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28065/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28065/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUREANU COSTEL nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Magureanu Costei propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per due furti tentati (Sestri Levante, 27/05/2017; Genova, 14/04/2017). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditéda specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni a fondamento dell'entità di penaca IAYVV..) rmfircau (fogli 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28065/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditéda specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni a fondamento dell'entità di penaca IAYVV..) rmfircau (fogli 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo modificazione delle conclusioni cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUREANU COSTEL nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Magureanu Costei propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per due furti tentati (Sestri Levante, 27/05/2017; Genova, 14/04/2017). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditéda specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni a fondamento dell'entità di penaca IAYVV..) rmfircau (fogli 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore • Il residente