Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCHITIELLO GIUSEPPE nato a TORINO il 07/09/1973 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Muschitiello Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che - dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) per intervenuta prescrizione e ridotto, in conseguenza, la pena - ha confermato la pronuncia di Sszz:A.E., condanna del Tribunale di palernoìper due furti pluriaggravati (Giano dell'Umbria 2-3 marzo 2009). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagg. 7 e 8, con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
caso di rigore economico aspetti economici accertamento dell'ammontare del danno danno differenziale valore litigioso danno patrimoniale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCHITIELLO GIUSEPPE nato a TORINO il 07/09/1973 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Muschitiello Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che - dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) per intervenuta prescrizione e ridotto, in conseguenza, la pena - ha confermato la pronuncia di Sszz:A.E., condanna del Tribunale di palernoìper due furti pluriaggravati (Giano dell'Umbria 2-3 marzo 2009). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagg. 7 e 8, con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Preside