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Ordinanza — n. 28063/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28063/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIME MARIAN nato il 27/07/1988 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO---(-€1-at-eravvtsu alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iftime Marian propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61 n. 2, cod. pen. (capo a - Fano 3-4 marzo 2015) e per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. (capo b - Fano 4 marzo 2015). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge laddove è stata riconosciuta la penale responsabilità per il reato di cui al capo b) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61 n. 2, cod. pen. (capo a - Fano 3-4 marzo 2015) e per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. (capo b - Fano 4 marzo 2015). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge laddove è stata riconosciuta la penale responsabilità per il reato di cui al capo b) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori false dichiarazioni senza giuramento responsabilità penale testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Iftime Marian propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIME MARIAN nato il 27/07/1988 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO---(-€1-at-eravvtsu alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Iftime Marian propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 61 n. 2, cod. pen. (capo a - Fano 3-4 marzo 2015) e per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. (capo b - Fano 4 marzo 2015). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge laddove è stata riconosciuta la penale responsabilità per il reato di cui al capo b) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigl