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Ordinanza — n. 28061/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as mere factual complaints violate Italian law on admissibility of appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gagliano Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law and lack of reasoning regarding mitigating versus aggravating circumstances under the Penal Code. The court rejected this because the argument constituted mere factual complaints rather than a legal violation, which is not permitted in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: An appeal based solely on factual disputes or dissatisfaction with the assessment of mitigating and aggravating circumstances is inadmissible as it does not constitute a violation of law.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual complaints rejection mitigating circumstances aggravating circumstances Corte di Cassazione legal violation requirement procedural inadmissibility gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
artt. 192 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge nonché motivazione inesistente o meramente apparente in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 624 e 625, comma 1, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO ANDREA nato a COSENZA il 10/06/1977 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gagliano Andrea propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante e, conseguentemente, ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli att. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (accertato in Cosenza, il 15/07/2017). Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge nonché motivazione inesistente o meramente apparente in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere