Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28060/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as mere factual complaints not admissible in Italian legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Imeti Albert inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Albert challenged a second-instance judgment convicting him of crimes including theft and fraud, arguing for acquittal, reclassification of the offense, and exclusion of aggravating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, which are not permitted in Italian legality proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals in Italian legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or expressions of dissatisfaction regarding the facts, as the court's role is limited to reviewing legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian legality proceedings mere factual complaints admissibility of appeal second instance judgment procedural costs alibi allegazioni inverosimili accuse di abuso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 624 cod. pen
Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell'imputato, sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMETI ALBERI nato il 14/06/1987 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Imeti Albert propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di .i2A2 r-r-io appello di Napolironuncia di condanna del Tribunale di Napoli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (Orta di Atella, la notte tra il 14 e il 15 febbraio 2014). Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell'imputato, sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., sull'esclusione delle contestate aggravanti) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore residente