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Ordinanza — n. 28058/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abouelseoud Karem Hadi Abdelhameed inadmissible. The appellant argued for a reduction in sentence and criticized the lower court's reasoning, but the court found these arguments lacked necessary critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it concerns the determination of the penalty when the lower court's reasoning is sufficient and logical, and the appellant fails to provide a critical analysis of the arguments supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis determination of penalty sufficient reasoning court costs and fine recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELSEOUD KAREM HADI ABDELHAMEED nato il 12/01/1999 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Abouelseoud Karem Hadi Abdelhameed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello eiG-rx,(2, di Ancona che ha confermato la pronunciggel Tribunale di Pesaro per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (Pesaro, 14/05/2021). Ritenuto che i motivi di ricorso (carenza ed illogicità della motivazione e dell'iter logico- giuridico, nonché violazione di legge in relazione alla determinazione della pena) sono inammissibili. Considerato che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (pp.3,4,5), il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato, inoltre, che il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento punitivo che la Corte territoriale motiva con sufficiente e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (pp.4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Preside