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Ordinanza — n. 28057/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic sentencing arguments lacking specific legal or factual support under procedural codes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Panebianco inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds supporting his claims. The appellant argued for a different sentencing treatment and a reduction in the penalty based on general mitigating circumstances and stylistic references, which the lower court had already addressed. The court rejected these arguments as generic and insufficient under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, ruling that the first-instance judgment on sentencing was not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.: Appeals regarding sentencing determinations are inadmissible if the arguments presented are generic and lack the specific legal reasons and factual data required to support the requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing review generic arguments procedural codes lack of facts gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza panachage

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANEBIANCO GIANLUCA nato a MESSINA il 03/08/1976 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Panebianco Luca propone ricorso avverso la sentenza pitinnla in epigrafe indicata, della Corte di appello di tronnolche, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina con riguardo alla rideterminazione della pena - per aver ritenuto assorbita la condotta di cui al capo B) della rubrica nella fattispecie contestata al capo À) -, ha confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato espressa dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (Messina, 17/07/2019). Considerato che i due motivi sollevati, inerenti al trattamento sanzionatorio (il primo, concernente il diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche; il secondo, relativo all'entità della pena che si assume motivata con un mero richiamo a formule di stile) prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione, pertanto, degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Considerato, inoltre, che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (pagg. 2 e 3), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consig