Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was a mere factual complaint regarding the defendant's responsibility. The appellant argued for contradiction and illogicality in the lower court's reasoning, but the court found this insufficient under cassation law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Mere factual complaints or doglianze in point of fact are not admissible grounds for a cassation appeal, which requires a review of legal application and logical coherence of the judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mere factual complaints doglianze in punto di fatto legal merit requirement procedural costs award verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENUTO SANTO nato a MESSINA il 07/02/1971 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Venuto Santo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha rideterminato la pena inflitta, confermando la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Messina, 17/11/2017). Considerato che l'unico motivo dedotto, con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; e che la sentenza impugnata offre, sul punto, motivazione congrua e logica (p. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere