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Ordinanza — n. 28055/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28055/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONUSO ANTHONY nato a GENOVA il 31/05/1994 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bonuso Anthony propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. a), comma 3, secondo periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di un incidente stradale (Genova, 26/07/2017). Considerato che i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della provocazione di incidente stradale), sono manifestamente infondati, attesa la compiuta e congrua motivazione offerta dall'impugnata sentenza sui rispettivi punti (foglio 4); che, quanto ai motivi terzo e quarto (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, all'invocata riduzione della pena inflitta e della sanzione amministrativa accessoria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche), le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (fogli 4 e 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28055/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa gravi addebiti penali prova del DNA pentito circostanza aggravante testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONUSO ANTHONY nato a GENOVA il 31/05/1994 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bonuso Anthony propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. a), comma 3, secondo periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di un incidente stradale (Genova, 26/07/2017). Considerato che i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della provocazione di incidente stradale), sono manifestamente infondati, attesa la compiuta e congrua motivazione offerta dall'impugnata sentenza sui rispettivi punti (foglio 4); che, quanto ai motivi terzo e quarto (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, all'invocata riduzione della pena inflitta e della sanzione amministrativa accessoria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche), le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (fogli 4 e 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Cons