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Ordinanza — n. 28054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting grounds regarding conviction and sentence proportionality under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the lack of reasoning on conviction and sentence proportionality. The defense argued for notification issues, but the court ruled that under plea agreement procedures, only specific grounds regarding the party's will, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible. Consequently, the appeal was rejected de plano without a full hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreement appeals, only grounds concerning the party's will, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible, while complaints on conviction, sentence proportionality, or waived conditions are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible grounds conviction reasoning sentence proportionality de plano rejection court costs fine procedural admissibility proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Manias Andrea propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Torino per il reato di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata de plano, poiché l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale, la dichiarazione senza formalità inaudita altera parte.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
dalla Corte di appello di Torino per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (Torino, 05/03/2018).
art. 599-bis cod. proc. pen
Manias Andrea propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
dalla Corte di appello di Torino per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIAS ANDREA nato a CHIVASSO il 05/06/1976 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO y eiteira-rr i; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Manias Andrea propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Torino per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (Torino, 05/03/2018). Letta l'istanza pervenuta in data 29/03/2023, con cui la difesa lamenta l'omessa notificazione al difensore, avv. Tiziana Masoero; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'assenza di motivazione con riguardo alla colpevolezza dell'imputato e alla congruità della pena, è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata de plano, poiché l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale, la dichiarazione senza formalità inaudita altera parte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il