Ordinanza — n. 28053/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 DE CARIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/02/1979 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28053/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 DE CARIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/02/1979 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attanasio Ciro e De Cario Giuseppe ricorrono, con due atti distinti a firma del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (Pontecagnano Faiano, 04/02/2018). Ritenuto che il comune motivo di doglianza (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, in relazione al denegato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle già ritenute circostanze attenuanti generiche; elusione dell'obbligo motivazionale con riguardo all'applicazione di una pena distante dai minimi edittali) non è consentito in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata offerto adeguata e non illogica motivazione sulle dedotte censure (quanto all'invocato giudizio di prevalenza si veda la pag. 7; quanto alla motivazione sulla pena si veda la pag. 8).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am