Ordinanza — n. 28052/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH LORI (CUI 01A0W38) nato a FIRENZE il 16/02/1977 LEVACH SAMIRA (CUI 06106K7) nato a MONTEBELLUNA il 17/03/1997 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 28052/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Braidich Lori e Levach Sannira ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia Od Tribunale di Treviso per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (Treviso, 16/10/2020). Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata) non sono consentiti dalla legge. Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 4-5).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH LORI (CUI 01A0W38) nato a FIRENZE il 16/02/1977 LEVACH SAMIRA (CUI 06106K7) nato a MONTEBELLUNA il 17/03/1997 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Braidich Lori e Levach Sannira ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia Od Tribunale di Treviso per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (Treviso, 16/10/2020). Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata) non sono consentiti dalla legge. Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 4-5).
Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno; e che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consi