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Ordinanza — n. 28051/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules and failed to critically evaluate photographic evidence and circumstantial indicators from a prior trial. The court rejected these claims as mere factual complaints rather than legal arguments, noting the lower court's reasoning was not illogical and aligned with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 189, 192, 533 cod. proc. pen.; Art. 3 Cost., Art. 6 CEDU: Appeals to the Supreme Court must present legal arguments; mere complaints on facts or requests for alternative evaluation of evidence without legal basis are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Appeal Inadmissible Complaint Factual Doglianze Evidence Evaluation ostacoli tecnici motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 6 CEDU
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA MASSIMO nato a CHIVASSO il 24/12/1973 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riviera Massimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. (Udine, 25/06/2015). Deduce violazione degli artt. 189, 192, 533 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 CEDU, e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica, effettuata in fase di indagini preliminari, dalla persona offesa e posta fondamento della pronuncia di condanna e ai relativi riscontri, nonché all'assenza di un'autonoma valutazione del complessivo compendio probatorio e di un'adeguata revisione critica del complesso indiziario già valutato in sentenza resa in diverso processo penale, celebratosi con rito abbreviato;

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della di eu,ro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi en