Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack specific legal grounds and factual support required for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Drame Sainabou inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds supporting the claims. The appellant challenged a conviction for aggravated attempted theft, arguing violations regarding sentencing aggravations and non-punishability causes, but the arguments were deemed generic and insufficiently critical of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal must be supported by specific legal and factual arguments; generic criticisms without detailed analysis of the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME SAINABOU natoka MESSINA il 07/11/1991 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Drame Sainabou ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato di tentato furto aggravato dall'aver adoperato violenza sulle cose per aver rimosso le placche antitaccheggio (Messina, 14/11/2019). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante contestata (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), nonché in ordine al diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale.
I motivi primo, secondo e quarto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pagg. 2 e 3). Prospettato in termini del tutto generici - e cioè privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste - è il terzo motivo (adeguatamente motivato a pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consig