Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft and fraud as legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Smopech Angela and Reinhart Massimo Giovanni inadmissible regarding their criminal conviction for theft and fraud. The appellants argued for erroneous application of Article 625 of the Penal Code and illogical reasoning, but the court found their arguments contradicted established legal interpretation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; The Court holds that appeals challenging criminal convictions based on erroneous legal interpretation or illogical reasoning are inadmissible when the lower court correctly applied consolidated case law and statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMOPECH ANGELA nataa CASTEL SAN PIETRO TERME il 20/06/1977 REINHART MASSIMO GIOVANNI nato a RIMINI il 17/07/1960 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Smopech Angela e Reinhart Massimo Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen. (Campi Bisenzio, 03/01/2012). Deducono erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il motivo proposto è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione (pag. 5). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presidente