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Ordinanza — n. 28045/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28045/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLO MARIA LAURA nato a MESSINA il 17/03/1990 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA 9 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Panarello Maria Laura ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato dì furto pluriaggravato (Messina, 24/11/2017). Deduce violazione di legge, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove; chiede, altresì, la rideterminazione della pena Oi minimi e) edittali, con giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con a corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, le pag. 3, 4 e 5). Deve, peraltro, ricordarsi che già il giudice di primo grado aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione prove irrilevanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLO MARIA LAURA nato a MESSINA il 17/03/1990 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA 9 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Panarello Maria Laura ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato dì furto pluriaggravato (Messina, 24/11/2017). Deduce violazione di legge, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove; chiede, altresì, la rideterminazione della pena Oi minimi e) edittali, con giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con a corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, le pag. 3, 4 e 5). Deve, peraltro, ricordarsi che già il giudice di primo grado aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consi