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Ordinanza — n. 28044/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28044/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINI RICCARDO nato a TORINO il 24/09/2000 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vicini Riccardo ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna espressa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, 11/02/2021). Deduce inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, travisamento della prova, manifesta contraddittorietà della sentenza di primo grado (già dedotta nell'atto di appello), nonché carenza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, 11/02/2021). Deduce inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, travisamento della prova, manifesta contraddittorietà della sentenza di primo grado (già dedotta nell'atto di appello), nonché carenza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Parole chiave

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esclusione del testimone accertamento inesatto dei fatti responsabilità penale dei minori false dichiarazioni senza giuramento assenza ingiustificata vie di fatto

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINI RICCARDO nato a TORINO il 24/09/2000 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vicini Riccardo ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna espressa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, 11/02/2021). Deduce inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, travisamento della prova, manifesta contraddittorietà della sentenza di primo grado (già dedotta nell'atto di appello), nonché carenza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore , Il Presidente