Ordinanza — n. 28044/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINI RICCARDO nato a TORINO il 24/09/2000 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vicini Riccardo ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna espressa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, 11/02/2021). Deduce inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, travisamento della prova, manifesta contraddittorietà della sentenza di primo grado (già dedotta nell'atto di appello), nonché carenza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, 11/02/2021). Deduce inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, travisamento della prova, manifesta contraddittorietà della sentenza di primo grado (già dedotta nell'atto di appello), nonché carenza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINI RICCARDO nato a TORINO il 24/09/2000 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicini Riccardo ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna espressa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, 11/02/2021). Deduce inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, travisamento della prova, manifesta contraddittorietà della sentenza di primo grado (già dedotta nell'atto di appello), nonché carenza di motivazione con riguardo al secondo motivo di appello. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore , Il Presidente