Ordinanza — n. 27872/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERVO NICOLA nato a MERIZ( SVIZZERA) il 07/03/1971 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8426/23 CIERVO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 10, I. 14 ottobre 1974, n. 497); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla congruità della pena è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato inoltre che la prescrizione del reato non si è verificata (diversamente da quanto dedotto nel ricorso) trattandosi di sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte relativamente alla sola determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERVO NICOLA nato a MERIZ( SVIZZERA) il 07/03/1971 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8426/23 CIERVO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 10, I. 14 ottobre 1974, n. 497); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla congruità della pena è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato inoltre che la prescrizione del reato non si è verificata (diversamente da quanto dedotto nel ricorso) trattandosi di sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte relativamente alla sola determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i