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Ordinanza — n. 27871/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely repeat appellate arguments without new substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for sentence incongruity regarding recidivism and general mitigating circumstances, but the court found these claims were merely reproductions of arguments already made at the appellate level. Since the lower court's reasoning was deemed adequate and logical, the higher court refused to re-examine the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of those raised in the lower instance without presenting new substantive arguments or challenging the logic of the original judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds sentence incongruity recidivism application general mitigating circumstances Cassation procedure procedural costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SABATINO nato a BENEVENTO il 20/05/1971 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8425/23 RUGGIERO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla asserita incongruità della pena (con riguardo agli specifici profili della mancata disapplicazione della recidiva e della negata applicazione delle attenuanti generiche) sono meramente riproduttivi delle censure proposte in appello in relazione al trattamento sanzionatorio e non si confrontano con la puntuale e non illogica motivazione dei giudici del merito, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0