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Ordinanza — n. 27866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8307/23 AUGUGLIARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4);

Regesto Legislator

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art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 27866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 8307/23 AUGUGLIARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4);

Parole chiave

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esenzione dalla pena ricongiungimento familiare inverso esenzione dall'assicurazione malattie revoca della sospensione condizionale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8307/23 AUGUGLIARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/