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Ordinanza — n. 27864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGARITA ILARIO nato a NAPOLI il 03/02/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8216/2023 MARGARITA OSSERVA Visti' gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso proposto è inammissibile perché entrambi i motivi- afferenti il primo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e il secondo all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. -, oltre a risultare meramente reiterativi delle censure sollevate in sede di appello, non si confrontano con la coerente, adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto buon governo dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità ritenendo, per un verso, sussistente il dolo gene-ico e, per altro verso, ostativi alla particolare tenuità del fatto i precedenti a carico cel ricorrente in quanto ritenuti sintomatici di capacità a delinquere.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 8216/2023 MARGARITA OSSERVA Visti' gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso proposto è inammissibile perché entrambi i motivi- afferenti il primo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e il secondo all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. -, oltre a risultare meramente reiterativi delle censure sollevate in sede di appello, non si confrontano con la coerente, adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto buon governo dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità ritenendo, per un verso, sussistente il dolo gene-ico e, per altro verso, ostativi alla particolare tenuità del fatto i precedenti a carico cel ricorrente in quanto ritenuti sintomatici di capacità a delinquere.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali sanzioni penali dolo penale criminalità persistente riesame dell'entità pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso proposto è inammissibile perché entrambi i motivi- afferenti il primo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e il secondo all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGARITA ILARIO nato a NAPOLI il 03/02/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8216/2023 MARGARITA OSSERVA Visti' gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso proposto è inammissibile perché entrambi i motivi- afferenti il primo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e il secondo all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. -, oltre a risultare meramente reiterativi delle censure sollevate in sede di appello, non si confrontano con la coerente, adeguata e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto buon governo dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità ritenendo, per un verso, sussistente il dolo gene-ico e, per altro verso, ostativi alla particolare tenuità del fatto i precedenti a carico cel ricorrente in quanto ritenuti sintomatici di capacità a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammence. Così deciso i