Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking appellate court's factual findings and merit assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mancuso Pantaleone inadmissible. The appellant challenged the Second Instance Court's conviction for defamation, arguing against the court's evaluation of evidence and the existence of a mitigating circumstance. The court rejected these claims, stating they constituted an impermissible re-reading of evidence and failed to engage with the appellate court's global assessment of facts and arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 343 cod. pen.; Art. 598 cod. pen.: Appeals challenging the appellate court's evaluation of evidence and merit assessment are inadmissible as they amount to a non-consented re-reading of facts without engaging with the global evaluation of all acquired proofs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PANTALEONE nato a LIMBADI il 27/08/1961 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8202/23 MANCUSO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.343 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; ciò vale anche con riguardo alla ritenuta insussistenza della scriminante ex art. 598 cod. pen. ove la Corte ha sottolineato la personalizzazione della polemica fra l'imputato e il P.M., e il fatto che gli appezzamenti non erano rivolti al merito dell'atto, ma alla persona nell'atto di esercitare la funzione pubblica;
Ritenuto inoltre che i restanti due motivi di ricorso - relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche - sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui, nella sostanza, il ricorrente non si confronta, in particolare laddove si sottolinea che ai numerosi e gravi precedenti si aggiunge la modalità della condotta, indicativa della ingravescente pericolosità dell'imputato (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci