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Ordinanza — n. 27862/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances and lack of specific confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for attempted robbery and the sentencing balance, but the court found these grievances generic and merely repetitive of the appellate court's already reasoned decisions. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide specific arguments confronting the lower court's linear and compliant analysis.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must confront specific legal errors; generic grievances or mere repetitions of appellate reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specificity attempted robbery procedural costs Cassation procedure repetitive censure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
E151./ 23 Ferrigno OSSERVA 'Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
E151./ 23 Ferrigno OSSERVA 'Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
P/tenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della caus.:', di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 21/08/1976 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. E151./ 23 Ferrigno OSSERVA 'Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo, quarto e quinto motivo di ricorso, attinenti alla oualificazione giuridica del reato addebitato e alla sussistenza della responsabilità, oltre che 'ormulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello„ né si confrontano con le valJtazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazloni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 3-5);

P/tenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della caus.:', di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riprccuttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti da: giudice di merito (v. in particolare pag. 4); ,.?.itenuto infine che, quanto al terzo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la purLaie argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la congruità del giudizio di bilarciamento fra le attenuanti generiche e la recidiva specifica in termini di equivalenza, là do\re ha rappresentato la significativa entità dei precedenti e il disvalore determinato dalla condotta attuata solo due mesi dopo avere ottenuto l'attenuazione della misura più grave;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del riccrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Diciniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos i deciso il 05/06/2023 Consigliere estensore Il Preside iriaSilvia Giorgi D () S\ -1 CA rELERL\ Emilia Anna o 21 G 2023 IL CA'