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Ordinanza — n. 27861/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing incongruity as it is manifestly unfounded regarding the sanctioning treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Mario Riola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for incongruity in the sentence imposed for the crime under Article 337 of the Penal Code, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the alleged disproportion in the sanctioning treatment lacks sufficient and logical motivation despite the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal claiming incongruity in the sanctioning treatment is inadmissible if the alleged disproportion is manifestly unfounded due to a lack of logical motivation or adequate examination of defensive arguments.

Parole chiave

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sentencing incongruity sanctioning treatment manifestly unfounded appeal inadmissibility Article 337 Penal Code court costs Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIOLA MARIO nato a SANT'AGATA DE GOTI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8074/23 RIOLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla asserita incongruità della pena è manifestamente infondato perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0