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Ordinanza — n. 27859/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds lack specificity and mischaracterize appellate fact-finding authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 372 of the Penal Code, arguing for a different factual reconstruction and claiming non-punishability under Article 384. The court rejected these claims, noting they merely re-read evidence without engaging with the appellate court's global evaluation of proof and that the non-punishability argument was a non-specific repetition of already dismissed points.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 384 cod. pen.: Appeals must specifically address the court's factual findings and legal application; generic re-interpretations of evidence or repetitive arguments without new specificity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Appraisal Non-Punishability Supreme Court Review false dichiarazioni sviamento della giustizia informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 384 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMBO DOMENICO nato a MESSINA il 24/12/1988 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8020/23 ZUMBO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati ì motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto inoltre che la doglianza espressa nel secondo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso