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Ordinanza — n. 27856/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it improperly re-evaluates evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found this amounted to an impermissible re-evaluation of evidence. The court upheld the lower court's decision because the appellate tribunal correctly exercised its discretionary power in assessing the criminal case.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without genuinely engaging with the evidence and the appellate court's reasoned evaluation of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence appellate court discretion factual reconstruction Italian criminal procedure falsa testimonianza indennità per testimone carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA GUIDO nato a MESSINA il 10/11/1970 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 8007/23 CARROZZA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai tre motivi di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il