Italian Supreme Court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different psychological evaluation of the crime, but the court found this constituted an impermissible re-reading of evidence rather than a legitimate challenge. The court upheld the lower court's global assessment of all acquired proof as logically sound and beyond the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely proposes an alternative factual reconstruction without engaging with the evidence constitutes a non-allowed re-reading of proof and is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO CLAUDIO nato il 21/01/1960 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7970/23 Pizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, che le censure esposte dal ricorrente, che deduce l'erronea valutazione dell'elemento psicologico, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il