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Ordinanza — n. 27855/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27855/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different psychological evaluation of the crime, but the court found this constituted an impermissible re-reading of evidence rather than a legitimate challenge. The court upheld the lower court's global assessment of all acquired proof as logically sound and beyond the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely proposes an alternative factual reconstruction without engaging with the evidence constitutes a non-allowed re-reading of proof and is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence appellate review limits global assessment of proof psychological evaluation error guida nonostante revoca della patente azione di risarcimento danni da sequestro confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO CLAUDIO nato il 21/01/1960 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7970/23 Pizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, che le censure esposte dal ricorrente, che deduce l'erronea valutazione dell'elemento psicologico, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il