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Ordinanza — n. 27854/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on punishment proportionality as it concerns punitive treatment rather than sentence length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Orvieto Guagliardo Gerardo Antonio inadmissible regarding the proportionality of his sentence. Although the appellant argued for a more lenient punishment based on his defense, the court determined the claim concerned the nature of punitive treatment rather than the sentence's duration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; The appeal concerning the proportionality of the sentence is inadmissible when it relates to the punitive treatment rather than the length of the sentence.

Parole chiave

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proportionality of punishment punitive treatment sentence length inadmissible appeal Corte di Cassazione modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORVIETO GUAGLIARDO GERARDO ANTONIO nato a PARTINICO il 16/12/1982 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7663/23 ORVIETO GUAGLIARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.393 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla congruità della pena è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3 del provvedimento impugnato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0