Ordinanza — n. 27853/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASINO FRANCESCO nato a CISTERNINO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA S[LVIA GIORGI; N. 7479/2023 CIRAsinio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedoW nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. ron sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co -retti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7479/2023 CIRAsinio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedoW nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. ron sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co -retti argomenti giuridici dal giudice di merito;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASINO FRANCESCO nato a CISTERNINO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA S[LVIA GIORGI; N. 7479/2023 CIRAsinio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedoW nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. ron sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co -retti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che, per un verso, la reiterazione della condotta (quattro condanne per il medesimo titolo di reato) e per altro verso, la gravità della lesione al bene giuridico (il lungo periodo di allontanamento da casa) non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività; analoghe valutazioni vanno fatte con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in merito alle quali il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisvi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso