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Ordinanza — n. 27851/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and lacking specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Claudio De Tommaso inadmissible due to its failure to meet statutory requirements for admissibility. De Tommaso argued that the elements of the crime charged were non-existent, but the court found his arguments too generic and devoid of specific legal or factual reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific; generic objections lacking explicit legal or factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Generic Arguments Rejected Supreme Court Review Lack of Specific Grounds bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
7300/23 De Tommaso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASO CLAUDIO nato a MESAGNE il 27/07/1982 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 7300/23 De Tommaso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato addebitato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0