Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27850/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based and generic grounds not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for the crime of false testimony, but the court found the grounds to be fact-based and generic, which are prohibited in cassation proceedings. Furthermore, the court noted these arguments merely reproduced issues already properly evaluated and rejected by the lower court regarding the appellant's intent and the irrelevance of certain mitigating factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if based on fact-based or generic grounds, as such matters must be exhaustively examined by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony crime cassation inadmissibility fact-based grounds generic arguments Italian criminal procedure court costs award intent requirement aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLO NICOLO' nato a PALERMO il 03/05/1998 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23 VITELLO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto e generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento al dolo generico richiesto ai fini della configurazione del reato in parola e alla irrilevanza dei motivi di allontanamento e delle loro finalità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il