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Ordinanza — n. 27847/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this complaint lacked specificity. The court determined the grievance merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the complaint lacks specificity and merely reproduces profiles of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity non-punishment provision inadmissible appeal Article 131-bis procedural economy motivi di cassazione gravità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
7192/23 Gabriele OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza del ricorrente -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
7192/23 Gabriele OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza del ricorrente -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE DANIELE nato a MAZARA DEL VALLO il 11/04/1987 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 7192/23 Gabriele OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza del ricorrente -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 1);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/