Ordinanza — n. 27846/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI VINCENZO nato a MARSALA il 05/02/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7187/23 VALENTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il reato in parola succede a una lunga serie di reati commessi in epoca precedente, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27846/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7187/23 VALENTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il reato in parola succede a una lunga serie di reati commessi in epoca precedente, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI VINCENZO nato a MARSALA il 05/02/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7187/23 VALENTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il reato in parola succede a una lunga serie di reati commessi in epoca precedente, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05