Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely repeat appellate arguments without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing was incongruous due to issues regarding recidivism, internal continuation increases, and the balance of mitigating factors. The court rejected these claims because they were merely reproductions of the arguments already presented at the appellate level without engaging with the specific reasoning of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce the censure proposed in the appellate judgment without confronting the specific and non-illogical motivation of the judges of the merits.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/01/1968 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 7170/23 CASTALDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso relativi alla asserita ncongruità della pena (con riguardo agli specifici profili della mancata disapplicazione della recidiva, della eccessività degli aumenti per la continuazione interna e del giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti) sono meramente riproduttiv delle censure proposte in appello in relazione al trattamento sanzionatorio e non si confrontano con la puntuale e non illogica motivazione dei giudici del merito, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0