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Ordinanza — n. 27842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic reiteration of lower court's reasoning on necessity and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for public intoxication, claiming necessity and non-punishment, but these arguments merely repeated the appellate court's findings without engaging with the specific facts of his unjustified departure from the hospital. The court ruled that the appeal lacked specificity and failed to confront the lower court's linear and legally sound reasoning regarding the appellant's actions.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reiterate the appellate court's reasoning without confronting the specific factual evaluations or providing new, specific arguments distinct from those already examined and dismissed.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiteration of reasoning state of necessity non-punishment cause necessità medica sottrazione alla prova del sangue allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
7156/23 Ballatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 54 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
7156/23 Ballatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 54 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1970 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 5&s1 n. 7156/23 Ballatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 1-2), là dove ha rappresentato che l'imputato si era ingiustificatamente allontanato dall'ospedale presso cui era stato condotto per accertamenti ed era stato sorpreso sulla pubblica via intento a consumare una birra, così rendendo plateale la violazione;

Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2); Ritenuto infine che, quanto al quarto motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, là dove ha rappresentato l'assenza di elementi positivamente valutabili a fronte di indici negativi, quale la presenza di un precedente specifico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così