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Ordinanza — n. 27840/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27840/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nato a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7139/23 BOSCHIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso -attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta pubblicità dell'oltraggio- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 2);

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di danneggiamento aggravato, non risulta proposta come motivo di appello e che, in ogni modo, le modalità della condotta descritte in sentenza non consentono di ritenere il fatto di "particolare tenuità"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento risarcimento alle vittime di reati dimostrazione di un danno irreparabile calcolo del danno perseguimento penale per diffamazione obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
7139/23 BOSCHIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nato a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7139/23 BOSCHIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso -attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta pubblicità dell'oltraggio- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 2);

Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di danneggiamento aggravato, non risulta proposta come motivo di appello e che, in ogni modo, le modalità della condotta descritte in sentenza non consentono di ritenere il fatto di "particolare tenuità"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis