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Ordinanza — n. 27839/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Marano's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. Marano challenged the conviction for the crime specified in Article 387-bis of the Penal Code, arguing against the lack of general mitigating circumstances and the overall sentencing. The court rejected these claims because the appellant failed to provide specific arguments addressing the territorial court's reasoning on sentencing and the already lenient determination made.

Regesto Legislator

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Art. 387-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to confront the territorial court's specific reasoning regarding the denial of general mitigating circumstances and the overall sentencing calculation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation general mitigating circumstances sentencing calculation Article 387-bis Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 387-bis cod. pen.
7100/23 MARANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod.
art. 387-bis cod. pen
7100/23 MARANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO LUIGI nato a BOSCOTRECASE il 07/05/1974 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7100/23 MARANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 4) e la complessiva dosimetria della pena, peraltro già oggetto di più mite determinazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0